LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 4-03-1992
REGIONE MOLISE

Norme per la protezione dei cani e per l' istituzione
dell' anagrafe canina

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 5
del 16 marzo 1992
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La presente legge disciplina la tutela degli animali
d' affezione, promuove la protezione degli animali e
l' educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale a tutela della
salute pubblica e dell' ambiente.
  2.  La Regione, le Unità  Sanitarie Locali e i Comuni,
con la collaborazione delle Associazioni interessate, attuano,
ognuno nell' ambito delle proprie competenze,
interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

 

 

ARTICOLO 2

 COMPETENZE DELLA REGIONE
 1.  La Regione, con la presente legge, disciplina l' istituzione
dell' anagrafe canina presso le Unità  Sanitarie
Locali, nonchè  le modalità  di iscrizione a tale anagrafe.
  2.  Determina i criteri per il risanamento dei canili
comunali esistenti e la costruzione di ricoveri per cani.
  3.  Adotta, sentite le Associazioni interessate operanti
in ambito regionale, un programma di prevenzione del
randagismo mediante:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico, al fine di favorire corretti rapporti
uomo - animale - ambiente;
  b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale
addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonchè
per le guardie zoofile volontarie.
  4.  Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, indennizza
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario delle Unità  Sanitarie
Locali.
  5.  Ripartisce i fondi assegnati dallo Stato per l' attuazione
del programma di prevenzione al randagismo, nel
rispetto delle modalità  di cui alla legge nazionale n. 281/ 91
comma 6 dell' art. 3
  6.  Cura l' istituzione e l' aggiornamento dell' albo regionale
delle Associazioni dedite alla protezione animale.

 

 

ARTICOLO 3

 COMPETENZE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
 1.  Le Unità  Sanitarie Locali, mediante i propri servizi
veterinari, in attuazione della presente legge, oltre alle
funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia
veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
a) provvedono alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone
l' aggiornamento;
  b) collaborano con Regione, Comuni, Enti ed Associazioni
protezionistiche promuovendo o partecipando
ad iniziative di informazione e di educazione volte
al rispetto degli animali e del loro ambiente;
  c) provvedono alle operazioni di tatuaggio da effettuarsi
presso i Comuni di residenza del detentori di
cani o presso i canili sanitari istituiti nell' ambito
territoriale di ogni Unità  Sanitaria Locale;
  d) attuano interventi per il controllo delle nascite e opportuni
accertamenti ed indagini finalizzati alla profilassi
delle malattie infettive e diffuse degli animali,
servendosi di strutture pubbliche e convenzionate;
  e) effettuano il controllo sanitario sulle strutture anche
private, di ricovero di cani, al fine di verificarne l' idoneità
igienico - sanitaria;
  f) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali
siano posti in osservazione per l' accertamento delle
condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere
degli stessi.

 

 

ARTICOLO 4

 COMPETENZE DEI COMUNI
 1.  I Comuni in collaborazione con Regione.  Unità
Sanitarie Locali ed Associazioni protezionistiche, concorrono
all' attuazione di quanto previsto dalla presente
legge con i seguenti adempimenti:
a) provvedono all' accoglimento delle domande di iscrizione
all' anagrafe canina e al loro aggiornamento,
curandone la trasmissione all' Unità  Sanitaria Locale
competente;
  b) provvedono in forma singola o associata, al risanamento
dei canili comunali esistenti e alla realizzazione
di ricoveri per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla presente legge, avvalendosi di parte dei contributi
destinati a tale finalità  della Regione;
  c) provvedono all' espletamento di funzioni di vigilanza
sull' osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla
protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 5

 CANILE SANITARIO
 1.  La presente legge affida ai Comuni, in forma singola
o associata, l' istituzione di canili sanitari o il
risanamento di quelli esistenti da realizzarsi in coincidenza
dei distretti veterinari operanti nell' ambito territoriale
di ciascuna Unità  Sanitaria Locale.
  2.  Ai canili sanitari vengono attribuite le seguenti funzioni
di intervento, esercitate dai servizi veterinari delle
Unità  Sanitarie Locali, sugli animali di affezione:
a) profilassi veterinaria;
  b) vaccinazioni;
  c) ricovero di cani vaganti catturati o ritrovati;
  d) controllo della popolazione canina e felina;
  e) limitazione delle nascite;
  f) ogni altro intervento che si renda necessario.

 

 

ARTICOLO 6

 ANAGRAFE CANINA
 1.  E' istituita presso ogni Unità  Sanitaria Locale, entro
180 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
l' anagrafe canina.
  Le domande di iscrizione, presentate al Comune di residenza,
sono successivamente trasmesse alle Unità  Sanitarie
Locali competenti per territorio.

 

 

ARTICOLO 7

 ISCRIZIONE ALL' ANAGRAFE CANINA
 1.  I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad
iscrivere i propri animali all' anagrafe entro sei
mesi dall' entrata in vigore della presente legge o comunque
entro tre mesi dalla nascita dell' animale o da
quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
  2.  Il Comune, all' atto dell' iscrizione all' anagrafe compila
apposita scheda segnaletica dell' animale con i
seguenti dati:
a) caratteristiche dell' animale;
  b) generalità  complete ed indirizzo del proprietario o
detentore;
  c) il numero dell' Unità  Sanitaria Locale di appartenenza
e la sigla della provincia.
  3.  Entro sessanta giorni dall' iscrizione, il Comune cura
la trasmissione delle schede dell' Unità  Sanitaria Locale
di competenza.

 

 

ARTICOLO 8

 NORME PER LA IDENTIFICAZIONE
 1.  Le Unità  Sanitarie Locali entro tre mesi dall' iscrizione
all' anagrafe provvedono all' identificazione dell' animale
assegnandogli un codice alfanumerico di riconoscimento
che contraddistingua ciascun cane, dandone successiva
comunicazione al proprietari.
  2.  I cani sono identificati mediante tatuaggio indelebile
del codice di riconoscimento impresso sulla faccia interna
dell' orecchio destro.
  3.  Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai servizi
veterinari delle Unità  Sanitarie Locali o da veterinari
liberi professionisti convenzionati con le Unità
Sanitarie Locali o autorizzati dalle stesse o da ambulatori
veterinari convenzionati;  le tecniche impiegate per
il tatuaggio non devono procurare sofferenze all' animale.
  4.  Le operazioni di censimento e tatuaggio dei cani
sono portate a compimento entro dodici mesi dall'
entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 9

 SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CANI
 1.  Lo smarrimento o la sottrazione di un canone devono
essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune
competente che ne dà  tempestiva comunicazione
al servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale interessata.
  2.  I cani vaganti, ritrovati, regolarmente tatuati, sono
ricoverati presso le apposite strutture e successivamente
restituiti al proprietario o al detentore.
  3.  I cani vaganti ritrovati e non tatuati, sono ricoverati
presso i canili sanitari;  se non reclamati entro sessanta
giorni, possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento, previo tatuaggio e trattamento
profilattico.

 

 

ARTICOLO 10

 CESSIONE, MORTE E CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
 1.  I proprietari di cani sono tenuti a comunicare ai
Comuni interessati, entro quindici giorni, la cessione
definitiva o la morte dell' animale, nonchè  eventuali cambiamenti
della propria residenza.
  L' iscrizione dell' animale all' anagrafe canina del Comune
di nuova residenza del proprietario, non comporta
la modifica del codice di riconoscimento con il quale il
cane è  stato identificato.

 

 

ARTICOLO 11

 RINUNCIA ALLA PROPRIETA'
 1.  E' vietato a chiunque l' abbandono di cani;  il proprietario
o del detentore di cani in caso di sopravvenuta
e comprovata impossibilità  di mantenimento può  consegnare
l' animale al canile sanitario, dandone comunicazione
al Comune competente.
  2.  SOno equiparati all' abbandono il mancato ritiro del
cane di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 9.

 

 

ARTICOLO 12

 RICOVERO E CUSTODIA NEL CANILE SANITARIO
 1.  Il canile sanitario, in aggiunta alle funzioni previste
dal DPR n. 320/ 54 e a quelle di cui all' art. 5 della presente
legge, assicura il ricovero e la custodia degli
animali di affezione.
  2.  Agli animali custoditi sono garantite condizioni di
vita adeguate alla loro specie e non mortificanti: non
possono essere maltrattati, non possono essere destinati
alla sperimentazione nè  soppressi.  Fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR n. 320/ 54 e
successive modificazioni, possono essere soppressi, in
modo esclusivamente eutanasico, ad opere di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o
di comprovata pericolosità .  Il veterinario responsabile
della struttura prima di procedere alla soppressione deve
informare il medico veterinario designato dalle associazioni
protezionistiche.

 

 

ARTICOLO 13

 MISURE DI PROTEZIONE
 1.  A cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a
quelli custoditi nei canili sanitari devono essere assicurati
nutrimento e condizioni di vita e di igiene non
mortificanti, ma adeguati alla loro specie.
  2.  Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente,
fornito di tettoia idonea a riparare dalle intemperie e
tale da consentire un adeguato movimento.  La catena
ove necessario, deve avere una lunghezza di metri cinque
oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento
e gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno
cinque metri.
  3.  I collari devono essere sufficientemente, larghi in
modo da non procurare piaghe o sofferenze.

 

 

ARTICOLO 14

 TRASPORTO DEGLI ANIMALI
 1.  Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato
e per qualunque motivo, deve avvenire in modo da
escludere ogni sofferenza.
  2.  I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere
tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni
e consentire altresì  l' ispezione e la cura degli stessi;
  la ventilazione e la cubatura d' aria devono essere adeguate
alle condizioni di trasporto ed alle specie di
animali trasportati.
  3.  Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni
di cui al DPR 5 giugno 1982, n. 624, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 7489 in materia di
protezione animale.

 

 

ARTICOLO 15

 TRATTAMENTO DEI FELINI
 1.  Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione
di quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono
estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.
  2.  E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in libertà  ed è  consentita la loro sterilizzazione solo ad
opera dell' autorità  sanitaria competente per territorio.
  3.  I gatti in libertà  vengono catturati, sterilizzati e
rimessi nei loro gruppi sociali.  Possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili informandone
il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche.

 

 

ARTICOLO 16

 PARTECIPAZIONE DI PRIVATI
 1.  La Regione, le Unità  Sanitarie Locali e i Comuni si
avvalgono della collaborazione delle Associazioni protezionistiche
nella realizzazione delle finalità  di cui alla
presente legge.  Tali assicurazioni esercitano attività  di:
a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali di
affezione e protezione degli stessi;
  b) denuncia di casi di maltrattamento o abbandono
all' autorità  sanitaria competente;
  c) gestione di strutture per cani e gatti sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari;
  d) programmi di informazione e di educazione volti
all' attuazione di una corretta convivenza tra uomo -
animale - ambiente e alla prevenzione del randagismo;
  e) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare
come guardie zoofile.
  2.  Le Unità  Sanitarie Locali e i Comuni possono avvalersi
del supporto di cooperative o gruppi aventi
finalità  zoofile per la gestione delle attività  di cui alla
presente legge, tranne che per le competenze in materia
igienico - sanitaria proprie dei servizi veterinari.  Tale
supporto è  disciplinato da apposita convenzione.  Le
convenzioni già  stipulare tra Unità  Sanitarie Locali e
cooperative aventi finalità  zoofile, conservano la loro
validità , ferma restando la possibilità  di apportare modifiche
o integrazioni a norma di quanto previsto dalla
presente legge.

 

 

ARTICOLO 17

 GUARDIA ZOOFILA VOLONTARIA
 1.  per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni
della presente legge, possono essere utilizzate guardie
zoofile volontarie.
  2.  Le guardie zoofile, sono nominate dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta delle Associazioni
per la protezione degli animali.  Ad esse la Regione rilascia
un tesserino di riconoscimento.
  3.  le guardie zoofile svolgono i loro compiti, a titolo
volontario e gratuiti in collegamento con i servizi veterinari
delle Unità  Sanitarie Locali, e con le Associazioni
protezionistiche.  Per lo svolgimento di tali attività  le
Associazioni protezionistiche possono proporre anche
nominativi di giovani iscritti nelle liste di leva che
intendano ottenere ai sensi e per gli effetti della legge
15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il
riconoscimento della obiezione di coscienza, secondo
le modalità  previste dal DPR 28 dicembre 1977, n. 1139.
  4.  Per la formazione delle guardie zoofile, la Regione
autorizza corsi di formazione professionale di intesa
con le Associazioni per la protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 18

 SANZIONI
 1.  Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione, è  punito con
la sanzione amministrative del pagamento di una somma
da L. 300.000 a L. 1.000.000.
  2.  Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane
all' anagrafre canina, è  punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di L. 150.000.
  3.  Chiunque, avendo iscritto il cane all' anagrafe ometta
di sottoporlo al tatuaggio, è  punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di
L. 100.000.
  4.  Chiunque faccia commercio di cani o gatti al fine
della sperimentazione, in violazione delle vigenti leggi
è  punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000.
  5.  Ai sensi del comma 5 art. 5 della legge quadro
n. 281/ 91, l' ammenda comminata per la contravvenzione
di cui al primo comma dell' art. 727 del codice penale è
elevata nel minimo a L. 500.000 e nel massimo a lire
3.000.000.
  6.  Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi, 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo destinato
all' attuazione della presente legge.

 

 

ARTICOLO 19

 1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge, relativamente alle attività  di prevenzione del randagismo
e al risarcimento dei danni provocati dagli
animali inselvatichiti, sono posti a carico dei capitoli
attinenti rispettivamente al Fondo Sanitario Nazionale
e alla materia agricola.
  2.  Le spese per la costruzione e la gestione dei canili
sono poste a carico del capitolo di spesa n. 35438 del
bilancio regionale, istituito per l' impiego dei fondi assegnati
dal Ministero della Sanità  a norma degli articoli 8
  9 della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

 

 

ARTICOLO 20

 PUBBLICAZIONE
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi
dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 38 dello Statuto
Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Molise.
 Data a Campobasso, addì  4 marzo 1992